Contribuzione annuale ordinaria
Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato dall’azienda, anche per la parte a carico del Quadro Superiore e previa trattenuta sulla retribuzione, con cadenza annuale.
Il contributo annuale è stabilito in misura fissa, pari a € 120 per ciascun quadro superiore in forza, di cui € 60 a carico dell’azienda e € 60 a carico del Quadro Superiore; indipendentemente dalla data di nomina/assunzione/cessazione il contributo è dovuto per la quota intera annuale.
Scadenze contributive
Entro il 31 luglio di ogni anno verrà versata l’apposita contribuzione per i quadri superiori in forza 1° gennaio dello stesso anno e per quelli assunti o nominati del primo semestre. Per quelli assunti o nominati nel secondo semestre la contribuzione dovrà essere versata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Modalità di versamento
Le modalità del versamento dei contributi e della compilazione e trasmissione delle relative comunicazioni, dei controlli sulla regolarità contributiva, attraverso i dati in possesso del Fondo, ovvero anche per mezzo di enti terzi, vengono stabilite periodicamente dal Fondo e comunicate tramite delle circolari.
In caso di ritardato versamento dei contributi vi è l'obbligo a corrispondere al Fondo PMI WELFARE MANAGER, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua in misura pari al tasso legale in vigore nel periodo contributivo di pertinenza, oltre all'importo minimo di € 25,00 per ciascun iscritto, a titolo di spese amministrative, aggiungendo € 10,00 per ogni iscritto successivo al primo.
Requisiti per la prestazione
La prestazione di cui all’art. 12 del Regolamento compete al Quadro Superiore involontariamente disoccupato cui, nell’anno precedente a quello relativo alla risoluzione dei rapporti di lavoro, sia stata corrisposta una retribuzione annua lorda globale non superiore a 1,5 volte il massimale più elevato secondo la normativa del Previndapi.
Sono ammessi al trattamento economico erogato dal Fondo i Quadri Superiori involontariamente disoccupati ai quali viene riconosciuta per legge il trattamento di disoccupazione ai sensi delle norme di legge vigenti.
In caso di licenziamento, il Quadro Superiore, per avere diritto alla prestazione, all'atto della presentazione della relativa domanda dovrà:
- essere iscritto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'Inps;
- essere in regola con i contributi dovuti al Fondo PMI WF Manager;
- essere in regola con i contributi dovuti alla Fondazione IDI alla scadenza contributiva alla data della risoluzione del rapporto;
- aver completato il percorso di politica attiva.
Prestazioni per i Quadri Superiori
I Quadri Superiori involontariamente disoccupati, al termine del periodo di preavviso previsto dalla legge anche se non lavorato, dovrà completare un percorso di politiche attive del lavoro nell’arco temporale dei 12 mesi successivi alla scadenza del preavviso per poter accedere alle prestazioni di sostegno al reddito che il Fondo andrà ad erogare.
Il percorso di politiche attive è propedeutico alla maturazione del diritto del Quadro Superiore alla integrazione di sostegno al reddito a partire dal 13 mese successivo alla scadenza del preavviso secondo la seguente modalità:
un trattamento economico integrativo in misura pari all’indennità mensile di disoccupazione (NASPI) in vigore entro il limite massimo previsto dalla legge, ridotto al 50%, per una durata massima pari a quella riconosciuta dall’INPS al momento della scadenza del periodo di preavviso, quando presente, anche se sostituito dalla relativa indennità.
La prestazione, fermo restando il processo dei requisiti previsti dall’art. 11 del Regolamento, decorre trascorsi 12 mesi dall’effettiva cessazione del rapporto di lavoro oppure alla scadenza del periodo di preavviso, quando presente, anche se sostituito dalla relativa indennità e nel caso in cui il Quadro Superiore risulti ancora disoccupato a quella data e non abbia maturato il diritto per accedere alla pensione.
Il Quadro Superiore cessa dal diritto alla prestazione al Fondo secondo i seguenti criteri:
• Trascorso il termine massimo di fruizione della prestazione stessa;
• Quando si sia verificata una delle cause previste per legge che determinano la cessazione del diritto a percepire l’indennità ordinaria di disoccupazione;
• Nei casi in cui il beneficiario della prestazione, sia durante il percorso di bilancio delle competenze del servizio del placement sia durante il percepimento della prestazione, attivi un nuovo rapporto di lavoro, ovvero attivi un’attività autonoma, in entrambi i casi è obbligo del beneficiario di informare entro 30 giorni il Fondo a pena ripetizione delle prestazioni indebite percepite.
Domanda di prestazione
Il Quadro Superiore, che rientri tra i destinatari della prestazione e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 del Regolamento, per il riconoscimento della prestazione, deve inoltrare apposita richiesta al Fondo PMI WELFARE MANAGER, presentata su un modulo predisposto dal Fondo debitamente compilato e corredato di ogni documentazione richiesta entro 90 giorni decorrenti dalla data di effettiva cessazione del rapporto oppure alla scadenza del periodo di preavviso, quando presente, anche se sostituito dalla relativa indennità.
Il mancato rispetto del termine dei 90 giorni comporta il rigetto della domanda di prestazione, che sarà comunicato da parte del Fondo.